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Sez. 2, Sentenza n. 4199 del 13/11/1976 (Rv. 382875 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIFERIMENTO ALL'ART 1182, TERZO COMMA, COD CIV - DIVIETO - LIQUIDAZIONE DELL'ORGANO PROFESSIONALE NON ACCETTATA DAL DEBITORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382875-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RIFERIMENTO ALL'ART 1182, TERZO COMMA, COD CIV - DIVIETO - LIQUIDAZIONE DELL'ORGANO PROFESSIONALE NON ACCETTATA DAL DEBITORE - IRRILEVANZA.*

Ai fini della Determinazione della Competenza per territorio, ove la controversia riguardi crediti derivanti da prestazioni professionali, non puo farsi riferimento alla norma di cui all'art 1182, terzo comma, cod civ, anche quando sia intervenuta una liquidazione da parte dello organo professionale se questa non sia stata accettata dal debitore. Infatti, poiche le tariffe applicabili per le anzidette prestazioni, fissano soltanto limiti minimi e massimi, i crediti di onorari debbono considerarsi illiquidi sino a che non intervenga la liquidazione definitiva. (Conf 3547/71, mass n 355215; (Conf 3547/68, mass n 336728).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)