Sez. T, Ordinanza n. 6208 del 17/03/2026 (Rv. 678155-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE | Società di capitali a ristretta base sociale - Estinzione - Responsabilità del socio per i debiti tributari - Presupposto - Percezione di utili extracontabili - Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE
In tema di responsabilità del socio per i debiti tributari di una società di capitali estinta, l'onere dell'Amministrazione finanziaria di provare la percezione di somme da parte del socio, quale presupposto per l'affermazione della sua responsabilità intra vires ai sensi degli artt. 2495 c.c.
e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, può essere assolto, nel caso di società a ristretta base partecipativa, anche in via presuntiva, mediante la dimostrazione dell'esistenza di utili extracontabili, che si presumono distribuiti ai soci nel medesimo periodo d'imposta, gravando sul socio l'onere di fornire la prova contraria, consistente nella dimostrazione che gli utili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società.
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)