Sez. 3, Sentenza n. 4869 del 25/10/1978 (Rv. 394585 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - ELEMENTI PROBATORI ACQUISITI NEL PROCEDIMENTO PENALE - RILEVANZA NEL GIUDIZIO CIVILE - FATTISPECIE IN TEMA DI INCAUTO ACQUISTO.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - ELEMENTI PROBATORI ACQUISITI NEL PROCEDIMENTO PENALE - RILEVANZA NEL GIUDIZIO CIVILE - FATTISPECIE IN TEMA DI INCAUTO ACQUISTO.*
Quando il giudizio penale si conclude con una sentenza di Estinzione del reato per amnistia, non esiste un giudicato e non sorge alcun problema di accertamento vincolante nei confronti dei soggetti rimasti estranei al processo penale. In tal caso, pertanto, il giudice civile puo valutare liberamente gli elementi probatori acquisiti nel corso del procedimento penale ed avvalersene per la formazione del proprio convincimento. (nella specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza del merito, che aveva ravvisato sicuri indizi della colpa - ai fini dell'accertamento della responsabilita civile per la contravvenzione di incauto acquisto, di cui all'art 712 cod pen - nell'avere il convenuto acquistato pezzi artistici di rilevante valore da un venditore ambulante, disfacendosene poco tempo dopo). (V 1732/75, mass n 375364).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)