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Sez. 6, Ordinanza n. 2195 del 01/06/1995 Cc. (dep. 20/07/1995) Rv. 202215 - 01

Giudice - Ricusazione - Casi | Manifestazione indebita del proprio convincimento - Udienza preliminare - Giudice che abbia rigettato prima di tale udienza l'istanza dell'imputato di sequestro di documenti - Configurabilità di ipotesi di ricusazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202215-01

Giudice - Ricusazione - Casi

Deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di ricusazione nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari - al quale l'indagato prima dell'udienza preliminare abbia chiesto il sequestro di documenti - rigetti l'istanza affermando che trattasi di documenti irrilevanti e che l'udienza suddetta non è finalizzata alla acquisizione di mezzi di prova. Siffatto provvedimento invero non integra quella manifestazione "indebita" del proprio convincimento di cui all'art. 37 lett. b) cod. proc. pen.: per essere tale la suddetta manifestazione deve essere operata fuori dalla sede processuale e fuori dai compiti e dai ruoli propri del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)