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Sez. 2, Sentenza n. 6399 del 24/03/2005 (Rv. 580249 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Erronea indicazione nell'epigrafe e nel corpo della sentenza del nome di una delle parti - Svolgimento del processo nei confronti della parte affettiva - Nullità della sentenza - Esclusione - Errore emendabile ex art. 287 cod.proc.civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580249-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

L'erronea indicazione del cognome di una delle parti nella intestazione e nel corpo della sentenza non comporta la nullità della decisione, sempre che si accerti che il contraddittorio si è instaurato e il processo si è svolto nei confronti la parte effettiva, ma dà luogo ad una mera irregolarità, emendabile con l'apposita procedura di correzione degli errori materiali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)