Sez. T, Ordinanza n. 3210 del 13/02/2026 (Rv. 678013-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Processo tributario - Termini di impugnazione - Sospensione straordinaria ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Termine ex art. 327 c.p.c. - Cumulo - Condizioni. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), comporta il cumulo del termine di cui all'art. 327 c.p.c. - ove lo stesso scada, computata anche la sospensione feriale prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 - con l'ulteriore termine di nove mesi stabilito dalla citata disposizione, non ricorrendo in tal caso una sovrapposizione cronologica dei rispettivi periodi di sospensione.
Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 11, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)