Sez. L, Sentenza n. 11247 del 31/05/2016 (Rv. 639838 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. - Elementi costitutivi - Autonomia funzionale preesistente - Necessità - Integrazioni organizzative da parte del cessionario - Rilevanza - Esclusione - Onere della prova - Riparto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., che derogano al principio del necessario consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)