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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2729 del 30/01/2023 (Rv. 666663 - 01)

PROFESSIONISTI - IN GENERE | Consiglio territoriale ordine ingegneri - Elezioni - Limite dei tre mandati - Superamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666663-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE

In tema di elezioni del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile per violazione del limite dei tre mandati consecutivi, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2, comma 4-septies, del d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif., dalla l. n. 10 del 2011, e 2, comma 4, del d.P.R. n. 169 del 2005, la sua elezione, benché invalida fin dall'origine, non inficia il risultato complessivo della tornata elettorale, né incide sui voti utilmente espressi agli iscritti eleggibili, tenuto conto della natura sostanzialmente corporativa della competizione elettorale. Pertanto, l'assunto secondo cui l'elezione di quel professionista è "tamquam non esset" deve intendersi come giustificativo della possibilità soltanto di integrare il numero degli eletti con il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo di essi.

Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 CORTE COST., DPR 08/07/2005 num. 169 art. 2 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)