Sez. 5, Sentenza n. 3988 del 03/04/2000 (Rv. 535254 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Elementi raccolti dalla Guardia di Finanza nel processo verbale di constatazione richiamato nell'atto di accertamento - Utilizzazione da parte dell'Ufficio IVA per l'accertamento - Adozione anche delle conclusioni della Guardia di Finanza circa il destinatario di prestazioni di servizi non fatturate - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
Nessuna norma o principio impone all'Amministrazione finanziaria di far proprie, nell'accertamento, le conclusioni cui è pervenuta la Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, attribuiti dagli articoli 30 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e, in materia di IVA, dall'art. 50 del d.P.R. 26 ottobre 1977, n. 633. Pertanto, l'accertamento dell'Ufficio IVA, il quale abbia utilizzato elementi raccolti in un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza richiamato nell'atto di accertamento, non è vincolato alle conclusioni cui la stessa Guardia di Finanza è pervenuta sul destinatario di prestazioni di servizi non fatturate e non comprese nella dichiarazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)