Sez. 1, Ordinanza n. 22065 del 27/06/2026 (Rv. 679092-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Revocatoria fallimentare tra fallimenti - Pagamento ricevuto dal curatore del fallimento creditore - Successivo accertamento dell'inefficacia nei confronti della massa del solvens - Credito restitutorio insinuato al passivo del fallimento accipiens - Prededuzione - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di ammissione allo stato passivo, il credito restitutorio vantato dal fallimento del solvens in conseguenza dell'inefficacia di un pagamento eseguito direttamente al curatore del fallimento creditore è prededucibile nel fallimento accipiens, poiché il relativo debito grava sulla massa che ha ricevuto l'incasso, quale obbligazione sorta in conseguenza di un atto direttamente riferibile alla procedura concorsuale.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)