Sez. L, Sentenza n. 9385 del 29/04/2014 (Rv. 630442 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE | Successione di contratti a termine per i dipendenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Soggezione alla legge n. 838 del 1973 - "Lex specialis" rispetto al successivo d.lgs. n. 368 del 2001 - Configurabilità - Conseguenze - Costituzione di un rapporto a tempo indeterminato - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE
Gli artt. 10 e 11 della legge 23 dicembre 1973, n. 838 - in materia di ordinamento degli uffici degli addetti militari all'estero - costituiscono una normativa speciale che non è stata abrogata, espressamente o implicitamente, dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, con la conseguenza che ai contratti a termine stipulati in base ad essi non si applicano gli artt. 4, 5 e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e la loro reiterazione - in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, che vieta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato a causa della violazione di disposizioni imperative, riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle P.A. - non è suscettibile di dare luogo alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1973 num. 838 art. 10, Legge 23/12/1973 num. 838 art. 11, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)