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Sez. 2, Sentenza n. 1494 del 22/04/1977 (Rv. 385212 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MORTE DELLA PARTE SUCCESSIVA ALLA PRONUNZIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA, MA ANTERIORE ALLA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - RIFIUTO DEL PROCURATORE DI RICEVERE LA COPIA NOTIFICATA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DELL'AVVENUTA MORTE DELLA PARTE - NOTIFICAZIONE SUCCESSIVA ALL'EREDE OLTRE IL TERMINE ANNUALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385212-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MORTE DELLA PARTE SUCCESSIVA ALLA PRONUNZIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA, MA ANTERIORE ALLA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - RIFIUTO DEL PROCURATORE DI RICEVERE LA COPIA NOTIFICATA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DELL'AVVENUTA MORTE DELLA PARTE - NOTIFICAZIONE SUCCESSIVA ALL'EREDE OLTRE IL TERMINE ANNUALE - INAMMISSIBILITA.*

In caso di morte della parte contro la quale si propone la impugnazione, avvenuta dopo la pronunzia della sentenza gravata e anteriormente alla proposizione dell'impugnazione, questa e valida se notificata presso il procuratore costituito (nel giudizio gia definito) per la parte successivamente deceduta, sempre che l'istante non abbia avuto legale conoscenza della morte attraverso la comunicazione dell'evento effettuata dal procuratore costituito, per mezzo di notificazione alle altre parti. Pertanto, qualora dalla relazione di notificazione dell'atto di appello risulti che il procuratore si sia rifiutato di ricevere la copia a causa del decesso, da lui in quel momento dichiarato, della parte rappresentata, deve ritenersi inammissibile l'impugnazione successivamente notificata all'erede oltre il termine annuale di cui all'art 327 cod proc civ. (nella specie, la sentenza impugnata non era stata notificata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)