Sez. 3, Sentenza n. 9636 del 15/07/1980 Ud. (dep. 16/09/1980) Rv. 145997 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANUFATTI APPOGGIATI SUL TERRENO - NECESSITA DELLA LICENZA EDILIZIA - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - MANUFATTI APPOGGIATI SUL TERRENO - NECESSITA DELLA LICENZA EDILIZIA - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
Necessita la licenza edilizia anche se si tratta di manufatti non infissi ma appoggiati al terreno. Secondo le tecniche piu progredite dell'arte edilizia, le fondazioni debbono essere intese non solo nel senso tradizionale di opere che si addentrano o penetrano nel suolo ma, anche come agganci che, comunque, sfruttano la superficie e la solidita dei suoli come base ed appoggio dei manufatti stessi. La permanenza e la durata sono concetti che vanno integrati con la destinazione e la utilita. Nel caso di specie si trattava di un capannone a scopo industriale e il carattere della permanenza e stato ritenuto presente in re ipsa.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)