Sez. 2 - , Ordinanza n. 1221 del 17/01/2022 (Rv. 663626 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Datio in solutum – Immobile trasferito in pagamento di debito usurario – Violazione di disposizioni di ordine pubblico – Conseguenze - Nullità del trasferimento ex art. 1418 c.c.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE
Il contratto di trasferimento di un bene immobile in pagamento di un debito usurario è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c., in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi
ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale: in particolare l'inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti.
Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)