Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985
Testo in vigore al
Carta
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CARTA EUROPEA
DELL'AUTONOMIA LOCALE
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Carta,
Considerando che il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare un'unione piu' stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune;
Considerando che la stipulazione di accordi nel settore amministrativo e' uno dei mezzi atti a realizzare detto fine;
Considerando che le collettivita' locali costituiscono uno dei principali fondamenti, di ogni regime democratico;
Considerando che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del consiglio d'Europa;
Convinti che e' a livello locale che il predetto diritto puo' essere esercitato il piu' direttamente possibile;
Convinti che l'esistenza di collettivita' locali investite di responsabilita' effettive, consente un'amministrazione efficace e vicina al cittadino;
Consapevoli del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell'autonomia locale nei vari Paesi europei rappresenti un importante contributo alla edificazione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere;
Affermando che cio' presuppone l'esistenza di collettivita' locali dotate di organi decisionali democraticamente costuiti, che beneficiano di una vasta autonomia per quanto riguarda le loro competenze, le modalita' di esercizio delle stesse, ed i mezzi
necessari all'espletamento dei loro compiti istituzionali
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. Le Parti s'impegnano a considerarsi vincolate dagli articoli seguenti, nella maniera e nella misura prescritta dall'art. 12 della presente Carta.
Parte I
Art. 2
1. Il principio dell'autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna,e per quanto possibile,dalla Costituzione.
Art. 3 Concetto di Autonomia Locale
1. Per autonomia locale, s'intende il diritto e le capacita' effettiva, per le collettivita' locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilita', e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici.
2. Tale diritto e' esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto e universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge.
Art. 4 Portata dell'Autonomia Locale
1. Le competenze di base delle collettivita' locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge. Tuttavia, detta norma non vieta il conferimento, alle collettivita' locali, di competenze specifiche, in conformita' alla legge.
2. Le collettivita' locali hanno, nell'ambito della legge ogni piu' ampia facolta' di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un'altra autorita'.
3. L'esercizio delle responsabilita' pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza alle autorita' piu' vicine ai cittadini. L'assegnazione di una responsabilita' ad un'altra autorita' deve tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia.
4. Le competenze affidate alle collettivita' locali devono di regola essere complete ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate da un'altra autorita', centrale o regionale, solamente nell'ambito della legge.
5. In caso di delega dei poteri da parte di un'autorita' centrale o regionale, le collettivita' locali devono fruire, per quanto possibile, della liberta' di armonizzare l'esercizio delle loro funzioni alle condizioni locali.
6. Le collettivita' locali dovranno essere consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente.
Art. 5 Tutela dei limiti territoriali delle collettivita' locali
1. Per ogni modifica dei limiti locali territoriali, le collettivita' locali interessate dovranno essere preliminarmente consultate, eventualmente mediante referendum, qualora cio' sia consentito dalla legge.
Art. 6 Adeguamento delle strutture e dei mezzi amministrativi alle missioni delle collettivita' locali
1. Senza pregiudizio di norme piu' generali emanate dalla legge, le collettivita' locali devono poter definire esse stesse le strutture amministrative interne di cui intendono dotarsi, per adeguarle alle loro esigenze specifiche in modo tale da consentire un'amministrazione efficace.
2. Lo statuto del personale delle collettivita' locali, deve consentire un reclutamento di qualita', che si basi sui principi in merito e della competenza; a tale fine, deve associare adeguate condizioni di formazione, di remunerazione e di prospettive di carriera.
Art. 7 Condizioni dell'esercizio delle responsabilita' a livello locale
1. Lo statuto dei rappresentanti eletti dalle collettivita' locali deve assicurare il libero esercizio del loro mandato.
2. Esso deve consentire un adeguato compenso finananziario delle spese derivanti dall'esercizio del loro mandato, nonche' se del caso, un compenso finanziario per i profitti persi, ed una remunerazione per il loro lavoro svolto, nonche' un'adeguata copertura sociale.
3. Le funzioni ed attivita' incompatibili con il mandato di eletto locale possono essere stabilite solamente dalla legge o dai principi giuridici fondamentali.
Art. 8 Verifica amministrativa degli atti delle collettivita' locali
1. Ogni verifica amministrativa sulle collettivita' locali potra' essere effettuata solamente nelle forme e nei casi previsti dalla Costituzione o dalla legge.
2. Ogni verifica amministrativa degli atti delle collettivita' locali deve di regola avere un unico fine di assicurare il rispetto della legalita' e dei principi costituzionali. La verifica amministrativa puo', tuttavia, comportare una verifica esercitata da autorita', a livello superiore, dell'opportunita' in merito ai compiti, la cui esecuzione e' delegata alle collettivita' locali.
3. La verifica amministrativa delle collettivita' locali deve essere esercitata nel rispetto di un equilibrio tra l'ampiezza dell'intervento dell'autorita' di controllo e dell'importanza degli interessi che essa intende salvaguardare.
Art. 9 Risorse finanziarie delle collettivita' locali
1. Le collettivita' locali hanno diritto, nell'ambito della politica economica nazionale, a risorse proprie sufficienti, di cui possano disporre liberamente nell'esercizio delle loro competenze.
2. Le risorse finanziarie delle collettivita' locali devono essere proporzionate alle competenze dalla Costituzione o dalla legge.
3. Un parte almeno delle risorse finanziarie, delle collettivita' locali, deve provenire da tasse e imposte locali di cui esse hanno facolta' di stabilire il tasso nei limiti previsti dalla legge.
4. I sistemi finanziari, che sostengono le risorse di cui dispongono le collettivita' locali, devono essere di natura sufficientemente diversificata ed evolutiva per consentire loro di seguire, in pratica, per quanto possibile, lo andamento reale dei costi di esercizio delle loro competenze.
5. La tutela delle collettivita' locali finanziariamente piu' deboli richiede la messa in opera di procedure di perequazione finanziaria o di misure equivalenti, destinate a correggere gli effetti di una ripartizione impari di fonti potenziali di finanziamento nonche' degli oneri loro incombenti. Dette procedure o misure non devono diminuire la liberta' di opzione delle collettivita' locali nel proprio settore di responsabilita'.
6. Le collettivita' locali dovranno essere opportunamente consultate per quanto riguarda le modalita' dell'assegnazione, nei loro confronti, delle risorse nuovamente distribuite.
7. Per quanto possibile, le sovvenzioni concesse alle collettivita' locali, non dovranno essere destinate al finanziamento di progetti specifici. La concessione di sovvenzione non deve pregiudicare la liberta' fondamentale della politica delle collettivita' nel proprio settore di competenza.
8. Per finanziare le loro spese di investimento, le collettivita' locali devono poter avere accesso, in conformita' alla legge, al mercato nazionale dei capitali.
Art. 10 Il diritto di associazione delle collettivita' locali
1. Le collettivita' locali hanno diritto, nell'esercizio delle loro competenze, a collaborare, e nell'ambito della legge, ad associarsi ad altre collettivita' locali per la realizzazione di attivita' di interesse comune.
2. Il diritto delle collettivita' locali, di aderire ad un'associazione per la tutela e la promozione dei loro interessi comuni, e quello di aderire ad un'associazione internazionale di collettivita' locali, devono essere riconosciuti in ogni Stato.
3. Le collettivita' locali possono alle condizioni eventualmente previste dalla legge, cooperare con le collettivita' di altri Stati.
Art. 11 Tutela legale dell'Autonomia Locale
1. Le collettivita' locali devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale, per garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale, consacrati dalla Costituzione o dalla legislazione interna.
Parte II. Disposizioni varie
Art. 12 Impegni
1. Ciascuna Parte s'impegna a considerarsi vincolata da venti almeno dei paragrafi della Parte I della Carta, di cui almeno 10 prescelti tra i paragrafi seguenti:
- " 3, paragrafi 1 e 2,
- " 4, paragrafi 1, 2 e 4- " 5,
- " 7, paragrafo 1- " 8, paragrafo 2
- " 9, paragrafi 1, 2, e 3- " 10, paragrafi 1
- " 11.
2. Ciascuno Stato contraente, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, notifichera' al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i paragrafi prescelti in conformita' alla norma del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ciascuna Parte, puo' in qualsiasi ulteriore momento notificare al Segretario Generale che essa si considera vincolata da ogni altro paragrafo della presente Carta, che non aveva accettato in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
Detti successivi impegni verranno considerati come parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Parte che effettua la notifica, e produranno i medesimi effetti, dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 13 Collettivite' cui si applica la Carta
1. I principi di autonomia locale contenuti nella presente Carta, si applicano a tutte le categorie di collettivita' locali esistenti sul territorio della Parte. Ciascuna Parte puo' tuttavia, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare le categorie di collettivita' locali e regionali alle quali intende limitare il settore di applicazione o che intende escludere dal settore di applicazione della presente Carta. Essa puo' anche includere altre categorie di collettivita' locali o regionali nell'ambito di applicazione della Carta, mediante ulteriore notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Art. 14 Comunicazioni di informazioni
1. Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ogni opportuna informazione relativa alle disposizioni leg- islative ed altre misure adottate allo scopo di adeguarsi ai termini della presente Carta.
Parte III
Art. 15 Firma, ratifica, entrata in vigore
1. La presente Carta e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Carta entrera' in vigore dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso ed essere vincolati dalla Carta, in conformita' alle norme del paragrafo precedente.
3. Per ogni Stato membro che esprimera' successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Carta, questa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.