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Sez. 5, Sentenza n. 12463 del 12/10/2001 (Rv. 549611 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | Motivazione - Obbligo - Osservanza - Enunciazioni necessarie e sufficienti - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549611-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO

In tema di INVIM decennale, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, è necessario e sufficiente che l'avviso enunci i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso nel quale l'ufficio abbia espressamente indicato di aver attribuito il valore finale con riferimento al mercato immobiliare, avuto riguardo all'ubicazione, alla consistenza ed allo stato di manutenzione degli immobili, sulla scorta del prezzario UTE, ed ha altresì rilevato che l'ente aveva denunciato valori fittizi per gli immobili in questione, non usando valori finali venali ma quantità ottenute o aggiungendo al valore iniziale la percentuale di svalutazione intervenuta, o addirittura non denunciando alcun aumento rispetto al valore iniziale).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)