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Sez. U - , Sentenza n. 9549 del 12/04/2021 (Rv. 661058 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Art. 11, comma 2, l. n. 247 del 2012 – Esonero dall’obbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni – Procedimenti disciplinari relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore della disposizione – Applicabilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2021-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661058-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

La causa di esonero dall'obbligo formativo per gli avvocati che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età, introdotta dall'art. 11, comma 2, della l. n. 247 del 2012, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull'obbligo deontologico di formazione continua dell'avvocato, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza di tale obbligo in relazione a periodi precedenti l'entrata in vigore della medesima disposizione, in applicazione del regime transitorio di cui all'art. 65, comma 5, della citata legge nella parte in cui prevede che le norme del codice deontologico trovino applicazione nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.¿

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 11 com. 2, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)