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Sez. 1, Sentenza n. 13963 del 10/11/2001 (Rv. 550156 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - PRESUPPOSTI | Pagamento revisione prezzi - Art. 2 legge n. 741 del 1981 - Riferimento alle opere eseguite ed ultimate prima dell'entrata in vigore della legge - Portata - Opere non ancora collaudate - Necessità.
Stato
decisa il 2001-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550156-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - PRESUPPOSTI

In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 - là dove prevede la facoltà per l'impresa di prestare le garanzie ivi indicate allo scopo di ottenere, anche in relazione ad opere eseguite ed ultimate prima dell'entrata in vigore della legge, la restituzione degli importi residui trattenuti sugli acconti di revisione dei prezzi - deve essere interpretato nel senso di riferirsi alle opere non ancora collaudate al momento della entrata in vigore della legge.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)