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Sez. 2, Sentenza n. 12989 del 28/11/2012 Ud. (dep. 21/03/2013) Rv. 255527 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Aggiotaggio manipolativo - Sopravvenuta depenalizzazione ex art. 9, comma sesto, L. n. 62 del 2005 - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255527-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

In tema di aggiotaggio manipolativo, tra la fattispecie attualmente prevista dall'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998, come sostituito dall'art. 9, comma sesto, l. n. 62 del 2005, e quella in precedenza prevista dall'art. 2637 cod. civ. sussiste continuità normativa, essendo rimasto immutato il nucleo di disvalore dell'aggiotaggio.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/2005 num. 62 art. 9 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Cod. Civ. art. 2637

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)