Sez. L, Sentenza n. 18194 del 20/12/2002 (Rv. 559358 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Contestazione di fatti originariamente non contestati - Ammissibilità - Esclusione - Mediante produzione di prova precostituita - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nel rito del lavoro, avuto riguardo al disposto dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. (che, imponendo al convenuto di prendere posizione circa i fatti affermati dall'attore per contrastare, o comunque ridimensionare, la pretesa di controparte, fa della mancata contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio), la contestazione di fatti originariamente non contestati non può essere consentita in appello nonché attraverso produzione di prove precostituite (nella specie, documentali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)