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Sez. 2, Sentenza n. 26336 del 31/10/2008 (Rv. 605817 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE | Inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno di una assemblea - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605817-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE

In tema di poteri dei condomini con riguardo all'assemblea condominiale non è illegittimo il rifiuto dell'amministratore di inserire nell'ordine del giorno alcuni argomenti proposti da singoli condomini potendo tale richiesta essere formulata in modo vincolante soltanto da almeno due condomini che rappresentino un sesto delle quote dell'edificio così come previsto ex art. 66 disp. att. cod. civ. per la richiesta di convocazione di assemblea straordinaria o per la diretta convocazione in caso di inerzia dell'amministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)