Sez. 2, Sentenza n. 3935 del 12/01/2017 Ud. (dep. 27/01/2017) Rv. 269078 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO | Trasferimento fraudolento di valori - Art. 12 quinquies, comma primo, D.L. n. 306 del 1992, conv. con modifiche in L. n. 356 del 1992 - Concorso con il delitto di cui all'art. 648 ter 1 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356), concorre con il delitto previsto dall'art. 648-ter1 cod. pen., in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto. (In motivazione, la S.C. ha altresì osservato che il coinvolgimento necessario di un soggetto "prestanome" impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nel predetto art. 648-ter1 e riferibili al solo soggetto agente del reato di autoriciclaggio o a chi si muova per lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)