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Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 05)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Corretta allegazione della rilevanza in appello - Omessa produzione della controparte - Conseguenze. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666889-05

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO

In materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)