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Sez. 5 - , Sentenza n. 16660 del 12/06/2023 (Rv. 668260 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA | Detrazione dell'imposta - Termine di decadenza - Direttiva UE 2006/112 - Compatibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668260-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA

La prescrizionea, a pena di perdita del diritto, di un termine di scadenza per richiedere la detrazione dell'IVA "a monte" non è incompatibile col regime della direttiva UE n. 112 del 2006, a condizione che si applichi allo stesso modo ai diritti in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto dell'Unione Europea (secondo il cd. principio di equivalenza) e che ciò non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione (secondo il cd. principio di effettività).

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112, DM Finanze 20/05/1982

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)