Sez. 5, Sentenza n. 25489 del 04/06/2002 Cc. (dep. 03/07/2002) Rv. 222065 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA | Complesso dei beni di un'azienda facente capo ad una società utilizzata per la sottrazione ai creditori dei beni costituiti da quell'azienda - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA
È legittimo il sequestro preventivo dell'intero complesso dei beni, materiali e immateriali, di un'azienda, facente capo ad una società, nell'ipotesi in cui tale società risulti utilizzata soltanto per sottrarre alla massa dei creditori il complesso dei beni costituiti dall'azienda posta sotto sequestro. (Nella fattispecie la Corte ha accolto il ricorso del P.M. avverso la decisione del tribunale del riesame che aveva dissequestrato quote societarie e alcuni altri beni, rilevando che l'intero complesso della attività, facente capo alla nuova società artatamente costituita, doveva essere considerato il corpo del reato di bancarotta fraudolenta in quanto mezzo per commetterlo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)