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Sez. 5, Sentenza n. 39631 del 23/09/2010 Ud. (dep. 10/11/2010) Rv. 248656 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE | Sottrazione di telefonini e portafogli ai clienti di una discoteca - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen..
Stato
decisa il 2010-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248656-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE

È configurabile l'aggravante della esposizione della cosa per necessità e per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.) nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai clienti di una discoteca, sussistendo, in tal caso, l'abitudine di abbandonare temporaneamente i propri effetti personali per andare sulla pista a ballare; né l'aggravante in questione può essere esclusa da una sorveglianza meramente saltuaria o eventuale da parte del soggetto che abbia la disponibilità delle cose, attesa la "ratio" della norma che è quella di tutelare l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)