Sez. 1, Sentenza n. 7248 del 20/12/1999 Cc. (dep. 10/02/2000) Rv. 215239 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato - Parametri di valutazione per la concessione del beneficio - Rilevanza dell'elemento soggettivo circa l'interessamento del condannato per le persone offese dal reato - Sussistenza - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE
In tema di liberazione condizionale, anche in caso di impossibilità materiale da parte del condannato di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, ai fini della concessione del beneficio assumono particolare rilievo, sotto il profilo soggettivo, le manifestazioni di effettivo interessamento dello stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese dal reato e i tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, di attenuare, se non riparare interamente i danni provocati. (Fattispecie nella quale il condannato, pur avendo svolto per molti anni attività lavorativa remunerata in regime di semilibertà, non solo non aveva mai manifestato alcun interesse o senso di solidarietà per i familiari della vittima del reato, ma, per dimostrare l'asserita impossibilità dell'adempimento, aveva addirittura fatto apparire una situazione economica non corrispondente a quella reale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)