Disciplina dell'agriturismo
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Finalita' dell'intervento
1. L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la citta' e la campagna.
Art. 2 Definizione di attivita' agrituristiche
1. Per attivita' agrituristiche si intendono esclusivamente le attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarita' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
2. Lo svolgimento di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
3. Rientrano fra tali attivita':
a) dare stagionalmente ospitalita', anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
c) organizzare attivita' ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
Art. 3 Utilizzazione di locali per attivita' agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonche' gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non piu' necessari alla conduzione dello stesso.
2. Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo articolo 10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attivita' in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
3. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attivita' agrituristiche.
4. Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
Art. 4 Determinazione di criteri e limiti dell'attivita' agrituristica
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge.
2. Le regioni disciplinano altresi' la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 8.
Art. 5 Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attivita' agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6 Elenco regionale
1. Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attivita' agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
2. L'iscrizione e' condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'articolo 8.
3. L'elenco e' tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.
4. L'iscrizione nell'elenco e' negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.
5. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneita' ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma.
Art. 7 Disciplina amministrativa
1. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2, che intendono svolgere attivita' agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attivita' proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacita' ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attivita' e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.
2. La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
3. Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltreche' dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da:
a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attivita';
b) parere favorevole dell'autorita' sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attivita';
c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;
d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6.
Art. 8 Autorizzazione comunale
1. Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente articolo 7 entro novanta giorni dalla loro presentazione.
2. Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.
3. Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attivita', nel rispetto dei limiti e delle modalita' stabilite nell'autorizzazione medesima.
4. L'autorizzazione e' sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
5. Al provvedimento di autorizzazione si applica l'articolo 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.
Art. 8-bis Competenza in tema di rapporto
1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attivita' previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' e' trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 9 Determinazione delle tariffe
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.
Art. 10 Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali
1. La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
2. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all'articolo 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15.
3. Il programma e' redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorita' di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.
4. Le proposte devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;
e) le previsioni sulle potenzialita' agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.
5. Il programma e' trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 11 Attivita' di studio e di ricerca e formazione professionale
1. La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attivita' di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.