Sez. 6, Sentenza n. 9858 del 19/06/1979 Ud. (dep. 16/11/1979) Rv. 143449 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - DIVORZIO - SILENZIO DEL GIUDICE SULL'AMMONTARE DELL'ASSEGNO DOVUTO AI FIGLI - MANCATA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO - CONFIGURABILITA DEL REATO.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - DIVORZIO - SILENZIO DEL GIUDICE SULL'AMMONTARE DELL'ASSEGNO DOVUTO AI FIGLI - MANCATA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO - CONFIGURABILITA DEL REATO.*
Il mantenimento dei figli ed il concorso di ciascun genitore all'adempimento di questo fondamentale dovere discendono dalla legge (artt 147 e 148 cod civ) e non dalla sentenza del giudice che pronuncia sul divorzio tra i coniugi o sulla loro separazione. Tale pronuncia del giudice ha solo la funzione, in caso di contrasto tra i coniugi, di determinare in modo preciso l'ammontare dell'assegno dovuto al figlio; sicche l'eventuale silenzio del giudice su questo punto non puo mai significare che un genitore e esonerato da un Obbligo, che trova il suo fondamento nel diritto del figlio di ottenere da entrambi i genitori quanto gli e indispensabile per la sua crescita umana.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)