Sez. 3, Sentenza n. 43397 del 10/09/2015 Cc. (dep. 28/10/2015) Rv. 265093 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Confisca del profitto del reato - Misura ablatoria - Ripristinatoria - Competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen. - Impugnabilità dell'ordinanza solo con opposizione ex art. 667 comma IV cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione irritualmente proposto - Inammissibilità - Esclusione - Qualificazione come opposizione e trasmissione al giudice competente - Legittimità.
ESECUZIONE - IN GENERE
La confisca del profitto del reato non costituisce pena accessoria, bensì misura ablatoria con finalità ripristinatoria (diretta o per equivalente, a seconda dell'oggetto del profitto); ne deriva che, qualora l'istanza di applicazione venga proposta in fase esecutiva, il giudice dell'esecuzione decide ai sensi dell'art. 676 cod. proc. PEN., con ordinanza impugnabile solo con l'opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. PEN.. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'eventuale ricorso per cassazione erroneamente proposto non deve essere dichiarato inammissibile, ma qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)