Sez. L, Sentenza n. 7436 del 09/08/1997 (Rv. 506643 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA | Udienza fissata per l'assunzione della prova testimoniale - Omessa citazione dei testi senza giusto motivo - Udienza di mero rinvio - Onere di citazione dei testi con riferimento all'udienza successiva di effettiva trattazione della causa.
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA
Ferma restando l'applicabilità nel rito del lavoro dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ. - il cui primo comma, anche con riferimento al rito speciale, deve essere inteso nel senso che la decadenza dalla prova, in caso di omessa citazione dei testi senza giusto motivo, deve essere pronunciata quando tale omissione venga posta in essere in relazione all'udienza nella quale in concreto la prova stessa deve essere assunta - se nell'udienza in origine fissata per l'assunzione della prova le parti concordemente si limitano a chiedere, puramente e semplicemente, il rinvio della causa ad una udienza successiva e il giudice accorda tale rinvio, non può essere comminata, in relazione all'originaria udienza, la decadenza prevista dall'articolo di legge sopra indicato, l'onere di citazione dei testi sussistendo con riferimento all'udienza successiva di effettiva trattazione della causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)