Sez. 1, Sentenza n. 4620 del 19/10/1994 Cc. (dep. 11/01/1995) Rv. 200315 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - Difensore | Omesso avviso dell'interrogatorio dell'indagato - Nullità di ordine generale - Sussistenza - Deducibilità in sede di riesame - Esclusione - Ragioni - Rimedi esperibili.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Interrogatorio - Difensore
L'omesso avviso ex art. 294 cod. proc. pen. dell'interrogatorio dell'indagato al nominato difensore di fiducia determina nullità ex art. 178 lett. c) (nullità di ordine generale); tuttavia detta nullità esula dai limiti del giudizio di riesame in quanto non attiene alle condizioni di legittimità e di merito richieste per l'emissione del provvedimento cautelare, bensì alle condizioni di successiva inefficacia di detto provvedimento il cui esame rientra nella competenza del G.I.P. cui deve essere sottoposta la relativa questione e la cui decisione sul punto potrà essere impugnata mediante appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)