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Sez. 1, Sentenza n. 3223 del 27/03/1998 (Rv. 514015 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Irpef trattenuta dall'Ufficio Italiano Cambi sulla indennità di fine rapporto in epoca antecedente al 1980 - Rimborso - Domanda - Termini - Disciplina applicabile - Operatività dell'art 5 della legge n. 482 del 1985 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514015-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

La domanda di rimborso delle somme trattenute a titolo di Irpef dall'Ufficio Italiano Cambi sulla indennità di fine rapporto, corrisposta al dipendente, collocato a riposo, in epoca antecedente al primo gennaio 1980, è soggetta al termine di decadenza di diciotto mesi contemplato dall'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, trattandosi di versamento diretto (e non di ritenuta diretta soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 37 del citato d.P.R. n. 602 del 1973) operato dall'Ufficio summenzionato in qualità di sostituto di imposta, restando esclusa la applicabilità dell'art. 5 della legge 26 settembre 1985, n. 482, riguardando questo trattenute operate dopo il primo gennaio 1980, e del termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., essendo i rimborsi in materia di imposte dirette regolati dalla normativa speciale del citato d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)