Sez. U, Sentenza n. 1665 del 21/06/1963 (Rv. 262503 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - RICORSO ALL'INTENDENTE DI FINANZA - PROCEDURA ESECUTIVA INIZIATA CONTRO IL SOGGETTO INDICATO NEI RUOLI COME DEBITORE - RIMEDI - INAMMISSIBILITA DELLE OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE ED AGLI ATTI ESECUTIVI - APPLICABILITA ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - RICORSO ALL'INTENDENTE DI FINANZA - PROCEDURA ESECUTIVA INIZIATA CONTRO IL SOGGETTO INDICATO NEI RUOLI COME DEBITORE - RIMEDI - INAMMISSIBILITA DELLE OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE ED AGLI ATTI ESECUTIVI - APPLICABILITA ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI.*
Alla stregua degli artt 208 e 209 del tu delle imposte dirette (dp 29 gennaio 1958 n 645), il soggetto che e indicato nei ruoli come debitore (al quale spetta, in virtu dei principi generali sulla tutela giurisdizionale dei diritti, la normale Azione giudiziaria di accertamento rivolta a far dichiarare l'inesistenza totale o parziale del debito iscritto nei ruoli) puo soltanto, nei riguardi della procedura esecutiva istituita contro di lui dall'esattore (procedura che la legge considera di natura prettamente amministrativa), ricorrere all intendente di finanza contro gli Atti esecutivi, e, dopo il compimento dell'esecuzione, proporre Azione giudiziaria contro l'esattore ai soli fini del risarcimento dei danni, ma non puo invece proporre, nel corso dell'esecuzione, le opposizioni all'esecuzione e agli Atti esecutivi regolate dagli artt da 615 a 618 cod proc civ. i citati artt 208 e 209 sono applicabili anche alla procedura esecutiva esattoriale condotta per la riscossione dei contributi unificati per le assicurazioni sociali obbligatorie in agricoltura, perche lo art 1 del DL 13 maggio 1947 n 493, riproducendo sostanzialmente quanto gia disposto nel terzo comma dell'art unico del RDL 28 novembre 1938 n 2138, stabilisce che i detti contributi sono riscossi a mezzo ruoli dagli esattori delle imposte dirette nei termini e con la procedura privilegiata stabilisce per l'esazione delle imposte dirette con l'Obbligo del non riscosso per riscosso, e quindi, in caso di mancato pagamento dei contributi da parte dei soggetti iscritti nei ruoli come debitori, l'esattore puo procedere all'espropriazione forzata contro i soggetti stessi con le modalita stabilite per la riscossione coattiva dei Tributi nella Sezione terza del capo secondo del titolo decimo del tu delle leggi sulle imposte dirette.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 209 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 13/05/1947 num. 493 art. 1 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 208 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)