Sez. 3, Sentenza n. 8537 del 07/05/1998 Ud. (dep. 23/07/1998) Rv. 211530 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Audizione delle parti - Omissione - Conseguenze - Nullità a regime intermedio.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - IN GENERE
In tema di ordinanza dichiarativa della contumacia, la mancata audizione delle parti determina una nullità di ordine generale, poiché incide sull'assistenza dell'imputato: tale nullità è da inquadrare tra quelle dette a regime intermedio, che vengono sanate se non dedotte nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)