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Sez. 3 - , Ordinanza n. 25831 del 31/10/2017 (Rv. 646029 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Evento interruttivo con effetti automatici – Risultanza dello stesso dalla relata di notifica di un atto giudiziario – Termine per il deposito del ricorso per la riassunzione – Decorrenza - Dalla data della restituzione dell’atto al notificante.
Stato
decisa il 2017-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646029-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di interruzione del processo, nel caso di evento con effetti interruttivi automatici, il termine per la riassunzione del giudizio decorre dall'effettiva conoscenza dello stesso, con la conseguenza che, ove l'evento risulti dalla relata di notifica di un atto giudiziario, detto termine decorre non dalla data della relata, bensì da quella in cui l’atto sia restituito dall’ufficiale giudiziario al notificante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)