Sez. L - , Sentenza n. 12559 del 18/05/2017 (Rv. 644497 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - CARRIERA - IN GENERE | Pubblico impiego - Posti vacanti - Mobilità del personale - Obbligo per la P.A. di avviare la mobilità rispetto allo scorrimento in graduatoria di concorso ex l. n. 246 del 2005 - Diritto soggettivo dei partecipanti al concorso allo scorrimento della graduatoria – Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - CARRIERA - IN GENERE
Nell’impiego pubblico contrattualizzato, la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria ancora efficace poteva ritenersi rimessa, sino all’entrata in vigore dell’art. 16, comma 1, della l. n. 246 del 2005, al potere discrezionale della P.A.; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione va inclusa la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore), senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione, configura un obbligo per l'amministrazione procedente. Non sussisteva, pertanto, né sussiste, un diritto soggettivo dei partecipanti a procedura concorsuale alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilita intercompartimentale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Legge 8/1 /200 num. 246 art. 16 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)