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Sez. 2, Sentenza n. 10785 del 29/10/1998 (Rv. 520203 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pregiudiziale controversia amministrativa - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520203-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di sospensione necessaria del processo anche se nel testo dell'art. 295 cod. proc. civ. modificato dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990 n. 353, manca il riferimento ad una pregiudiziale "controversia amministrativa" (presente, invece, nella precedente formulazione della norma), non può escludersi a priori la sospensione necessaria di giudizi civili in presenza di un giudizio amministrativo, quando questo verta sopra un diritto soggettivo e la sua pronuncia conclusiva sia destinata a fare stato in altri giudizi, mentre qualora il giudice amministrativo sia chiamato a decidere sopra interessi legittimi - su situazioni giuridiche, cioè, dalle quali, prima della loro tutela giurisdizionale, non possono derivare diritti soggettivi - non vi è necessità di sospensione del giudizio civile, ancorché connesso in qualche modo con quello amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)