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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29200 del 06/12/2017 (Rv. 646234 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | - Notificazione presso la sede secondaria dell'impresa, anziché nel domicilio eletto presso il procuratore costituito - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646234-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)

La notificazione dell'appello eseguita presso la sede secondaria di una società di capitali, anziché nel domicilio eletto presso il difensore, non può ritenersi effettuata in luogo o a persona non avente alcun riferimento con la destinataria, e, quindi, inesistente, ma eventualmente affetta da nullità, sanabile tramite la costituzione in giudizio della parte intimata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)