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Sez. L, Sentenza n. 3304 del 04/04/1987 (Rv. 452359 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONI - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINE - DECORRENZA - DEL TERMINE BREVE PER TALE PARTE - ESCLUSIONE - NEI CONFRONTI DEL NOTIFICANTE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452359-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONI - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINE - DECORRENZA - DEL TERMINE BREVE PER TALE PARTE - ESCLUSIONE - NEI CONFRONTI DEL NOTIFICANTE - ESTENSIONE.*

Qualora la notificazione della sentenza venga effettuata, anziché al procuratore costituito, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 primo comma cod. proc. civ., alla controparte personalmente, in Forma esecutiva (art. 479 cod. proc. civ.), la notificazione medesima è inidonea a far decorrere il termine breve per la impugnazione non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, stante la comunanza di tale termine ad entrambe le parti. (Conf 3111/82, mass n 421043).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)