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Sez. 2, Sentenza n. 278 del 05/02/1969 Ud. (dep. 08/07/1969) Rv. 112172 - 01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - RECIDIVA - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1969-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112172-01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - OGGETTO - RECIDIVA - OBBLIGATORIETA.*

La recidiva costituisce una vera e propria circostanza aggravante del reato e, pertanto, puo essere giuridicamente operante, nei confronti del fatto delittuoso cui si riferisce, soltanto se abbia formato oggetto di apposita contestazione, secondo le modalita prestabilite dalla legge. La necessita della contestazione - intesa a soddisfare l'esigenza essenziale del contraddittorio - ricorre non solo quando il giudice debba, in ordine alla recidiva, provvedere ad una correlativa maggiorazione della pena, ma anche in qualsiasi altra ipotesi da cui debba conseguire, dalla sussistenza di detta aggravante, uno svantaggio giuridicamente apprezzabile (ad esempio, perseguibilita d'ufficio per la figura circostanziata dell'illecito, esclusione dall'ambito di applicabilita di un determinato beneficio estintivo, ampliamento del termine di prescrizione). (V.100888, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)