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Sez. 1, Sentenza n. 573 del 19/02/1988 Cc. (dep. 30/03/1988) Rv. 178011 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - UTILIZZO PER I FUOCHI ARTIFICIALI - REATO CONFIGURABILE.*
Stato
decisa il 1988-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178011-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - UTILIZZO PER I FUOCHI ARTIFICIALI - REATO CONFIGURABILE.*

Sono da considerare esplosivi solo quelle sostanze o miscugli di sostanze che sono idonei a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo e dirompente, mentre non lo sono le materie esplodenti utilizzate per i cosiddetti fuochi artificiali, privi di potenza micidiale, vuoi per struttura chimica, vuoi per modalità di fabbricazione. Ne consegue che l'uso non autorizzato di queste ultime integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. e non i più gravi reati previsti dalle leggi n. 895 del 1967 e 497 del 1974. (Conf mass n 176671; (Conf mass n 176036, successive a sez. Un. 10901/1986 - mass 173975 che ha risolto un precedente contrasto giurisprudenziale).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)