Sez. L, Sentenza n. 1865 del 24/03/1982 (Rv. 419709 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - ACCERTAMENTO - DISSENSO DALLE OSSERVAZIONI DEL PERITO DI PARTE O DALLE RISULTANZE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - INSUFFICIENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - ACCERTAMENTO - DISSENSO DALLE OSSERVAZIONI DEL PERITO DI PARTE O DALLE RISULTANZE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - INSUFFICIENZA.*
Poiché in virtù dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1975 n. 780 - che ha abrogato l'art. 142 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 - il giudice è chiamato ad accertare l'esistenza di un'affezione silicotica sulla base di tutte le possibilità cliniche e strumentali, egli è tenuto a giustificare, seppure implicitamente, il proprio dissenso dalle osservazioni del perito di parte o dalle risultanze della prodotta documentazione medica, non essendo sufficiente, a tal fine, l'affermazione di condividere totalmente il parere del consulente tecnico d'ufficio che sia pervenuto a conclusioni difformi, senza considerare le osservazioni della parte. (Conf 1073/78, mass n 390432, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 142 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)