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Sez. 1, Sentenza n. 4949 del 06/06/1987 (Rv. 453571 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE - ELEMENTO DI PROVA DOCUMENTALE IN ALTRO GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453571-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE - ELEMENTO DI PROVA DOCUMENTALE IN ALTRO GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ.*

La sentenza civile può, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato, anche avere la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che formi oggetto dell'accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta di prova documentale rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio negli Atti di causa. (nella specie, la C.S. in base allo enunciato principio ha confermato la decisione del giudice del merito che, nella controversia in ordine alla questione se oggetto di un comodato fossero stati singoli beni oppure un'azienda, aveva tratto elementi di convincimento anche da una precedente sentenza resa tra il comodante ed un terzo, nella quale gli stessi beni erano stati considerati come componenti di un'azienda).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)