Sez. U - , Ordinanza n. 22433 del 21/09/2018 (Rv. 650459 - 03)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Opposizione fondata sull'esistenza di una clausola di arbitrato internazionale - Regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione della giurisdizione italiana - Effetti - Nullità del decreto ingiuntivo.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)