Sez. 2, Sentenza n. 972 del 05/02/1983 (Rv. 425740 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA AL PRETORE DI IMPORTO PECUNIARIO NON DETERMINATO - MANCATA CONTESTAZIONE DEL CONVENUTO A TALE RIGUARDO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA AL PRETORE DI IMPORTO PECUNIARIO NON DETERMINATO - MANCATA CONTESTAZIONE DEL CONVENUTO A TALE RIGUARDO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Poiché, ai fini della Competenza per valore nelle cause relative a somme di danaro od a beni mobili, l'art. 14 cod. proc. civ. dispone che il valore si determina in base alla somma indicata od al valore dichiarato dall'attore e che, in Mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di Competenza del giudice adito, salva la possibilità del convenuto di contestare (soltanto nella prima difesa) il valore come sopra dichiarato o presunto, il pretore adito con domanda di importo pecuniario non espressamente o direttamente determinato, per cui il convenuto non muova contestazioni, non può ritenere l'indeterminabilità ex art. 9 cod. proc. civ. (con conseguente Competenza del tribunale), bensì, data tale non determinatezza e la Mancanza di eccezioni del convenuto, deve affermare la propria Competenza. (V 3785/81, mass n 414417; (V 3364/81, mass n 413945; (V 1537/81, mass n 412194).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)