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Sez. L, Sentenza n. 3631 del 08/08/1977 (Rv. 387251 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PERENTORIETA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387251-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PERENTORIETA - ESCLUSIONE.*

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo degli artt 443 cod proc civ e 148 disp att cod proc civ, fissato dagli artt 1 e 9 della legge 11 agosto 1973 n 533 e di immediata applicabilita nei giudizi pendenti, nelle controversie in tema di assegni familiari, il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del ministro, previsto per l'esperimento dell'Azione giudiziaria dall'art 58 secondo comma del DPR 30 maggio 1955 n 797, ha assunto carattere ordinatorio e non perentorio, con la conseguenza che il decorso di tale termine non comporta decadenza dall'Azione medesima.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 58 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)