Sez. 1, Sentenza n. 4382 del 03/07/1986 (Rv. 447140 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SOCIETÀ - FUSIONE PER INCORPORAZIONE - SOCIETÀ INCORPORANTE - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI DUE DISTINTE DICHIARAZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SOCIETÀ - FUSIONE PER INCORPORAZIONE - SOCIETÀ INCORPORANTE - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI DUE DISTINTE DICHIARAZIONI.*
Agli effetti dell'imposta di R.m. e della imposta sulle società, nel caso di fusione per incorporazione di soggetti tassabili in base al bilancio attuata nel corso dell'anno la società incorporante è tenuta a presentare due distinte dichiarazioni (in correlazione alle quali l'amministrazione può, a sua volta, operare due distinti accertamenti in rettifica): l'una, entro tre mesi dalla fusione, ai sensi dell'art. 22 del T.U. N. 645 del 1958, quale avente causa della società incorporata e relativa ai redditi di quest'ultima; e l'altra, al termine del normale periodo d'imposta ai sensi dell'art. 17 stesso T.U. In proprio, relativamente sia ai redditi della medesima incorporante anteriori alla fusione, sia ai redditi "congiunti" a questa successivi, con la conseguenza che l'eventuale realizzo di plusvalenze da parte della società incorporata deve essere accertato dall'amministrazione con riferimento alla dichiarazione della incorporante ex art. 22 e non può invece essere desunta dalla parallela dichiarazione, della stessa società, ex art. 17 del citato T.U..*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 17, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 22, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)