diritto.io

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

Testo in vigore al

Art. 512 Dispensa dal servizio

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, e' dispensato dal servizio per inidoneita' fisica o incapacita' o persistente insufficiente rendimento.

Art. 513 Organi competenti

1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal provveditore agli studi sia per il personale appartenente a ruoli provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali.

2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati dal provveditore agli studi per il personale appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente a ruoli nazionali.

3. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Per il personale appartenente ai ruoli nazionali, il provvedimento di decadenza e di dispensa e' adottato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Sezione II. Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni

Art. 514 Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute

1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute puo' a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

2. L'utilizzazione di cui al comma 1 e' disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Dal 1› gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi del comma 1, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unita' sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

Art. 515 Restituzione ai ruoli di provenienza

1. Il personale gia' appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente puo' a domanda essere restituito al ruolo di provenienza con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione.

2. Il provvedimento di restituzione e' disposto dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.

3. Il personale direttivo puo' essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.

Art. 516 Riammissione in servizio

1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. La riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilita' del posto o della cattedra e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.

3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.

4. Il provvedimento di riammissione in servizio e' adottato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

5. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

Sezione III. Norme finali

Art. 517 A p p l i c a b i l i t a'

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le universita', compresi i docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e le assistenti-educatrici dell'Accademia nazionale di danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonche' al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano altresi', in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.

Art. 518 Collocamento fuori ruolo

1. I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente titolo, nei casi in cui siano previsti, possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

Art. 519 Regioni a statuto speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente titolo, sono fatte salve le disposizioni contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e nelle relative norme di attuazione.

Capo VI. Personale docente ed educativo non di ruolo

Sezione I. Supplenze

Art. 520 Supplenze annuali

1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive o mediante l'utilizzazione di personale in soprannumero, il provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato gia' assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo. Sono altresi' conferite supplenze annuali per la copertura dei posti di sostegno accantonati, ai sensi dell'articolo 481, per le nomine del personale non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione. A tal fine sono compilate apposite graduatorie provinciali.

2. I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.

3. In deroga al divieto di cui al comma 2, nelle scuole della provincia di Bolzano, qualora i relativi posti non siano coperti, e' consentita l'assunzione di personale supplente, nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche aggiuntive, per lo svolgimento delle attivita' previste nel comma 7 dell'articolo 455.

4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 522.

5. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali nella scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono precedute dal raggruppamento di tutte le frazioni d'orario. Le cattedre o posti orario cosi' formati debbono essere assegnati ad un unico docente.

6. Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione fisica.

7. Ogni capo di istituto da' al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento disponibili, ad eccezione delle ore di insegnamento della religione cattolica.25

Art. 521 Supplenze temporanee

1. Alla copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee, sino al termine delle attivita' didattiche.

2. Le supplenze temporanee sono conferite dal provveditore agli studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilita' non superiori a sei ore settimanali, le quali sono conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente ed in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario e dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari e possibili. Sono altresi' conferite dal provveditore agli studi le supplenze temporanee su posti di insegnamento nella scuola materna ed elementare non conferibili per supplenza annuale ai sensi dell'articolo 520.

3. Sono parimenti conferite dal capo d'istituto, con il rispetto delle procedure previste dal precedente comma 2, tutte le supplenze temporanee diverse da quelle contemplate nel comma 1.

4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 522.

5. Il conferimento delle supplenze temporanee e' consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.25

Art. 522 Compilazione delle graduatorie provinciali

1. La formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente della scuola materna, elementare, media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e' curata dal provveditore agli studi secondo le modalita' e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza, emanata sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazionee al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale.

2. Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti, impartiti nella scuola materna e media, nonche' negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:

  1. a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;

  2. b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione a concorsi per posti di insegnamento od a concorsi a cattedre.

3. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere permanente. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli.

4. La compilazione delle predette graduatorie e' effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie per l'immissione in ruolo sulla base dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

6. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato puo' presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale.

7. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per se' impugnabili.

8. Negli istituti d'arte e nei licei artistici le graduatorie degli aspiranti a supplenze relative a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate, per le predette graduatorie, ad un capo d'istituto di istruzione artistica.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalita' per l'attuazione di quanto sopra disposto.25

Art. 523 Valutazione dei servizi

1. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalita' ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed educativo, prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti del personale educativo.

2. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, prestati senza demerito, dopo il conseguimento del titolo di studio che da' diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico.

3. Analogamente e' valutata l'attivita' svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettore di lingua italiana in universita' straniere, ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso universita', istituti di istruzione universitaria, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

4. Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero dall'insegnamento e' valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento, conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico.25

Sezione II. Contenzioso amministrativo

Art. 524 Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive, di cui all'articolo 522, per il conferimento delle supplenze annuali nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alle commissioni di cui all'articolo 525.

2. Con il ricorso i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimita' delle graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.

3. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 e' ridotto a dieci giorni.

4. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

5. Le commissioni decidono anche sui ricorsi del personale docente non di ruolo avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto per scarso rendimento. Contro la decisione delle commissioni e' ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale decide entro sessanta giorni, su conforme parere del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

6. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze relative alle discipline degli istituti di istruzione artistica, e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo degli istituti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione formata secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto nell'articolo 272.25

Art. 525 Commissione per i ricorsi

1. Presso ogni provveditorato agli studi sono istituite apposite commissioni competenti a decidere sui ricorsi di cui all'articolo 524, esclusi quelli previsti nel comma 6 di detto articolo. Tali commissioni sono composte:

  1. a) per la scuola materna ed elementare, dal provveditore agli studi o da un impiegato di detto ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla settima, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima o, in mancanza, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, da due docenti della scuola materna e da due docenti della scuola elementare. Uno dei docenti della scuola materna ed uno dei docenti elementari debbono essere, ove possibile, supplenti annuali. Il direttore didattico e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresi' gli altri componenti della commissione, fra i docenti proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un direttore didattico, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima od alla sesta, un docente della scuola materna ed un docente della scuola elementare, per supplire eventuali assenti;

  2. b) per la scuola media e gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dal provveditore agli studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un impiegato del provveditorato stesso con qualifica funzionale non inferiore alla settima, da due docenti di ruolo, da un docente supplente annuale e da un docente tecnico-pratico. Il provveditore agli studi, puo' delegare a presiedere la Commissione l'impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Il capo di istituto e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina gli altri componenti della commissione fra i docenti di ruolo, i supplenti annuali e i docenti tecnico-pratici proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di istituto, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima del provveditorato agli studi e due docenti per supplire eventuali assenti.

2. La proposta da parte dei sindacati di categoria, prevista dal comma 1, ha luogo sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ferma restando la composizione delle commissioni per i ricorsi.

3. Le commissioni per i ricorsi rimangono in carica un anno.

4. Le commissioni possono essere consultate dal Provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale docente non di ruolo.25

Sezione III. Retribuzione ed assenze

Art. 526 R e t r i b u z i o n e

1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.

2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d' insegnamento inferiore all'orario obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 491, il trattamento economico e' dovuto in proporzione.
Parimenti e' dovuta in proporzione l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

Art. 527 Retribuzione supplenze annuali

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 526 e' corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato.

2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non piu' tardi del 1› febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico e' dovuto fino al termine dell'anno scolastico.

3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1› febbraio e che partecipi agli esami della sessione estiva, il trattamento economico e' corrisposto fino al termine dei relativi lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il trattamento economico e' corrisposto per l'intera durata della sessione medesima.

Art. 528 Retribuzione supplenze temporanee

1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata . . ., spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato.

2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell' anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell' articolo 527 e' corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.

Art. 529 Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio

1. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

2. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall' amministrazione il rapporto di impiego dei docenti supplenti annuali al primo anno di servizio e' mantenuto per 30 giorni con trattamento economico ridotto alla meta'.

Art. 530 Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio

1. Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per accertata malattia, ed il relativo trattamento economico del personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado che si trovi almeno al secondo anno di servizio scolastico continuativo sono disciplinate dai contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 531 Mandato parlamentare e amministrativo

1. I supplenti annuali, cui e' conferito un mandato parlamentare od amministrativo, con esonero dal servizio, mantengono, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, i diritti inerenti alla loro appartenenza alla graduatoria per il conferimento delle supplenze, computandosi come anni di servizio gli anni del mandato.