Sez. 6, Sentenza n. 649 del 13/10/1975 Ud. (dep. 16/01/1976) Rv. 131908 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - AMBITO DELLA TUTELA - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITA CONCORRENTE DELL'IMPRENDITORE E DEI PREPOSTI - ESCLUSIONE DELLE RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - CASI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - AMBITO DELLA TUTELA - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITA CONCORRENTE DELL'IMPRENDITORE E DEI PREPOSTI - ESCLUSIONE DELLE RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - CASI.*
L'imprenditore e l'unico destinatario dell'Obbligo di adottare tutte le misure che la legge prescrive per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di vigilare affinche tali misure siano osservate, anche nel caso che all'uopo abbia nominato un direttore capace. La responsabilita del dirigente puo subentrare a quella dell'imprenditore nel solo caso che risulti che quest'ultimo abbia fatto tutto il possibile per assicurare l'adozione delle misure prescritte dalla legge. (fattispecie in cui era stata nominata una persona tecnicamente inidonea per assumere la qualifica di direttore dei lavori). (V 125772, 123181, anno 1973).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)